L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce i lavori in quota come quelle mansioni che espongono il lavoratore al rischio di una caduta, da un’altezza minima di 2 metri, calcolata da un qualsiasi piano considerato come stabile.
Il campo di applicazione della presente norma viene specificato dall’art. 105, il quale stabilisce che quanto disposto in materia di sicurezza per i lavori in quota deve essere rispettato nei seguenti casi:
• Costruzione, demolizione, riparazione, manutenzione e risanamento di stabili o strutture,
• Trasformazione, rinnovamento o smantellamento di immobili, sia fisse che temporanee,
• Impianti elettrici, fotovoltaici, idroelettrici,
• Lavori di ingegneria civile, forestali o inerenti scavi.
Vengono, altresì escluse le seguenti attività:
• Attività relative alla coltivazione mineraria,
• Attività legate agli idrocarburi o gas svolte sul territorio nazionale,
• Ai lavori svolti in mare.
Le norme che regolano la sicurezza sul lavoro in quota prevedono, data la maggiore pericolosità di queste mansioni, regole molto ferree per ciò che riguarda la formazione dei lavoratori che andranno ad essere impiegati in tali attività lavorative.
Il D.Lgs. 81/08 specifica che l’obbligo del datore di lavoro, risiede nel fornire adeguata formazione relativa alle attività in quota