Primo Soccorso
primo soccorso
In tutte le aziende o unità produttive devono essere designati, in funzione dell’Organizzazione aziendale, uno o più incaricati all’attuazione delle misure di Primo Soccorso. Hanno diritto, ai sensi dell’art. 37 e 45 del D.Lgs. 81/08 ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza. I contenuti dei corsi di formazione primo soccorso sono disciplinati dal D.M. 388/2003 e declinati in funzione del Gruppo di Appartenenza della azienda – Gruppo B-C o Gruppo A.
Inoltre, l’art. 37 D.Lgs. 81/08 impone l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione degli incaricati alle misure di primo soccorso.
Aziende Gruppo A:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Aziende Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.





